a) Promozione per merito: alunni che risultino sufficienti in tutte le materie.

b) Sospensione del giudizio: alunni che presentino insufficienze recuperabili con studio attento e/o esercizio costante in una o più materie ed abbiano dimostrato durante l’anno scolastico capacità di apprendimento tali da far ritenere possibile un proficuo recupero. In questi casi la deliberazione sarà assunta con riferimento ad uno o più dei seguenti criteri.

b1.  positività complessiva nelle conoscenze, competenze, capacità nelle rimanenti discipline;

b2.  miglioramento rispetto alla situazione di partenza o ai risultati del primo quadrimestre, ottenuto anche mediante la partecipazione ad attività di recupero, come documentato dai registri dei docenti e dei corsi stessi, e tenendo conto del curriculum complessivo dell’alunno;

b3.  progressione in ordine ai livelli di apprendimento e raggiungimento di un livello che garantisca durante l’anno successivo il recupero delle carenze nelle discipline insufficienti;

b4.  presenza di elementi positivi di giudizio in merito a costanza e qualità dell’impegno (ad es. interesse per le discipline e per il percorso formativo, cooperazione al lavoro didattico e positivo comportamento verso i propri doveri, metodo di studio sufficientemente organizzato).

Nel caso di delibera così configurata, il Consiglio di classe potrà assegnare interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti secondo le seguenti modalità:

  1. segnalazione con lettera di tutte le materie rimaste non sufficienti [1] – con indicazione delle specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e con i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline in cui lo studente non abbia raggiunto la sufficienza – assegnazione in sede di scrutinio al massimo di tre materie come debito formativo per le quali avverrà il controllo e la verifica entro la fine dell’anno scolastico;
  2. comunicazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, delle modalità e dei tempi delle relative verifiche. Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche organizzate dall’istituto;
  3. valutazione delle conoscenze e delle capacità acquisite nelle materie assegnate con debito, da attuarsi attraverso prove scritte e/o orali prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, secondo calendario pubblicato all’albo e sul sito della scuola entro il 15 di luglio. La famiglia dell’alunno sarà informata per iscritto con lettera compilata dal Coordinatore, indicante le motivazioni della deliberazione, le carenze rimaste, i voti proposti di tutte le materie insufficienti e i debiti assegnati.

NOTA

[1] Il Consiglio di classe, nella figura del Coordinatore o dei docenti delegato dal Consiglio di classe, si renderà disponibile ad un colloquio con la famiglia per eventuali chiarimenti, su appuntamento secondo modalità stabilite con apposita circolare: sarà cura del Coordinatore o dei docenti delegati sottolineare la valenza didattica della delibera di assegnazione del debito che, grazie ad un impegno sistematico nel periodo estivo, può permettere allo studente di colmare le lacune pregresse sia in termini metodologici che di conoscenze; sarà altresì sottolineato che l’assenza di tale impegno, rilevata attraverso le prove scritte e/o orali a fine agosto/inizio settembre comporterà, la non ammissione alla classe successiva.  

 

La Prova di recupero delle carenze a seguito della sospensione di giudizio sarà scritta e orale per le materie che prevedono entrambe le valutazioni; potrà comunque prevedere entrambe le modalità di verifica anche negli altri casi, se così stabilito dai singoli Dipartimenti di materia. Ciascun docente, al termine delle prove orali, deposita in Segreteria didattica la Scheda di valutazione per la verifica del recupero delle carenze a seguito della sospensione di giudizio, firmata dall’alunno in sede d’esame, dove sono riportate: date ed esito della prova scritta-pratica (se presente) e della prova orale, gli argomenti proposti in sede di prova orale, firme del docente verbalizzante e del docente assistente.

La Griglia della valutazione della prova orale è la seguente:

 

c) Non promozione: alunni che presentino insufficienze nelle conoscenze, competenze, capacità necessarie per affrontare la classe successiva in modo proficuo, e carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da parte dell’alunno, né mediante appositi interventi didattici integrativi;

tenuto conto di:

c1.  diffuse insufficienze gravi e non gravi o di numerose insufficienze non gravi; mancata progressione dell’allievo in ordine a conoscenze e capacità, con il mantenimento delle lacune evidenziate nella fase di partenza o durante l’anno scolastico, pur in presenza di attività di recupero in qualsiasi modo deliberate dal Consiglio di classe;

c2.  rifiuto sistematico di ogni impegno nello studio di una o più discipline, ripetuto nel corso degli anni;

c3.  scarso e discontinuo impegno nello studio;

c4.  mancata partecipazione al lavoro di classe;

c5.  metodo di studio inefficace.


La legislazione vigente consente l’ammissione agli esami di Stato agli alunni che presentino un profitto sufficiente in tutte le materie, analogamente alla promozione per merito. Per la validità dell’anno scolastico è necessario aver frequentato non meno di tre quarti delle lezioni annuali (D.Lgs. 62 del 13/04/2017).

La deroga è prevista solo per le seguenti tipologie di assenze:

  1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati con relativo certificato.
  2. Terapie e/o cure programmate
  3. Donazioni di sangue
  4. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche, organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Il credito scolastico alle classi terze, quarte e quinte è assegnato sulla base dei criteri previsti dal PTOF e normativa, a discrezione, senza meccanismi automatici, da parte del consiglio di classe docenti, utilizzando la tabella prevista dalle norme d’esame, a partire dalla media dei voti e tenendo conto della frequenza alle lezioni, dell’impegno di studio e interesse.

Possono concorrere alla definizione del punteggio anche eventuali crediti riconoscibili:

  • positiva partecipazione alle attività previste nel quadro del PCTO (dichiarata dai docenti referenti delle rispettive classi);
  • partecipazione positiva (dichiarata dal docente organizzatore) alle attività interne della scuola (olimpiadi di matematica e fisica; ECDL, corsi madrelingua, certificazione di competenza di lingua latina, etc.);
  • collaborazione all’organizzazione degli eventi e/o manifestazioni proposte dalla scuola
  • frequenza documentata e positivamente superata ad almeno un anno di conservatorio o accademia musicale durante il triennio;
  • altre attività esterne alla scuola (culturale, sociale o sportiva), dalle quali derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato.

Per facilitare l’attribuzione finale del credito gli studenti del triennio compileranno un modulo ONLINE (secondo modalità fissate ogni anno da specifica circolare): è necessario consegnare la DOCUMENTAZIONE cartacea al coordinatore di classe.

Gli studenti delle classi quinte dovranno consegnare al coordinatore di classe anche le certificazioni dichiarate nel curriculum dello studente.

Il punteggio del credito attribuito verrà pubblicato con le votazioni dello scrutinio finale.

Per gli alunni con sospensione del giudizio, il credito verrà attribuito – in caso di promozione – alla riapertura dello scrutinio dopo le attività di recupero estive e le successive verifiche prima dell’inizio delle lezioni.


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